Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito
dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema
nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da
parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal
quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque denominato”.
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a
prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, , al personale espressamente incaricato della
verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o
apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e
dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c.
4 del citato articolo.

Monteodorisio, 31/08/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina EUSEBI